Art. 1
Obiettivi
1. Al fine di razionalizzare, qualificare e valorizzare il proprio patrimonio silvo-pastorale, i Comuni diAmblar, Coredo, Dambel, Don, Romeno, Sanzeno, Cavareno, Ruffrè-Mendola, Sfruz e Smarano si impegnano a svolgere in forma congiunta gli interventi miranti al miglioramento dei patrimoni comuni ed a pianificarne gli aspetti gestionali, a programmare e coordinare le fasi legate all’utilizzazione ed alla successiva commercializzazione del legame di proprietà comunale annualmente assegnato sulla base delle previsioni dei rispettivi piani di assestamento forestale, ad eccezione delle quote riservate da ciascun Comune ad uso interno. Per quanto riguarda i lotti di legname derivanti da tagli di carattere straordinario (schianti, attacchi parassitari, ecc) le singole Amministrazioni potranno disporre autonomamente in merito al loro utilizzo.
2. Per il raggiungimento delle finalità, i Comuni potranno inoltre attuare tutte le procedure necessarie finalizzate al miglioramento ed all’adeguamento infrastrutturale (edifici montani, viabilità forestale, ecc.) nonché quelle connesse al potenziamento tecnologico delle strutture e delle attrezzature in grado di accrescere l’efficienza dei processi produttivi.
3. Per forma congiunta si deve intendere che il legname oggetto di utilizzo e di commercio è come se si trovasse nella piena disponibilità di un unico Ente e che il legname sarà commercializzato con la denominazione “LEGNAME DEL MONTE ROEN”.
4. Gli obiettivi specifici sono:
- perseguire una pianificazione generale e una gestione del bosco il più comune possibile;
- dare sicurezza e stabilità di lavoro alle compagnie di boscaioli, favorendone la nascita e la crescita.;
- favorire ed incentivare l’innovazione tecnologica nel settore specifico delle utilizzazioni e della lavorazione dei prodotti legnosi, mirando all’ottimizzazione dei fattori produttivi in sintonia con gli elementi di salute, igiene ed ergonomia sul lavoro.
- promuovere la formazione del personale forestale per quanto attiene in particolare alla sicurezza ed alla professionalità, nonché degli amministratori e custodi forestali che dovranno guidare la pianificazione e la gestione del patrimonio forestale;
- promuovere l’impegno volto al mantenimento e alla protezione del bosco e delle sue biodiversità, quale base naturale per la vita dell’uomo, della flora e della fauna e, come tale, elemento fondamentale della cultura trentina;
- impegnarsi direttamente per la ricerca e creazione di nuovi sbocchi e approcci di mercato, provvedendo direttamente o tramite terzi all’organizzazione della commercializzazione del legname dei Comuni, eventualmente collegandosi a similari iniziative private o di Enti pubblici;
- valorizzare il prodotto con attestato di origine;
A tal fine gli associati si impegnano ad approvare apposito disciplinare che individui le caratteristiche del legname, sia dal punto di vista degli elementi caratteristici del legname stesso e della zona di produzione, sia per quanto riguarda gli elementi relativi alle modalità di coltivazione, fatturazione ed allestimenti.
- valorizzare al massimo le relazioni con il turismo locale per permettere una sinergia per il mantenimento a la valorizzazione di tutte le funzioni e le esternalità positive che ilbosco attualmente ricopre e produce.
- Valorizzare in misura crescente le potenzialità e le fruizioni ambientali attraverso il reinvestimento degli utili e dei proventi risultanti dalla gestione del patrimonio forestale degli enti associati.
Art. 2
Durata
1. La presente convenzione è entrata in vigore il 1 ottobre 2004, ed avrà validità fino a tutto il 30 settembre 2014. Spetta ai Consigli Comunali l’approvazione, la modifica e l’eventuale rinnovo della presente convenzione.
2. L’Associazione potrà estendere la partecipazione ad altri proprietari forestali pubblici o privati che ne facciano richiesta, stabilendo di volta in volta le modalità di adesione.
3. L’eventuale recessione dalla presente convenzione, in tempi antecedenti la sua naturale scadenza, sarà possibile unicamente mediante comunicazione scritta da inviare a tutti gli Enti convenzionati, mediante lettera raccomandata, almeno undici mesi prima della scadenza dell’anno solare ed a valere da quello successivo.
4. L’associato recedente rinuncia ad ogni diritto sui beni comuni dell’Associazione e si obbliga inoltre a rimborsare eventuali benefici, qualora revocati o decaduti in conseguenza a tale recesso.
5. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con il consenso unanime degli aderenti.
Art. 3
Organo di decisione
1. L’Organo cui spetta ogni decisione operativa in merito alle modalità di pianificazione, progettazione e gestione del patrimonio forestale, comprese le infrastrutture, di utilizzazione e di commercializzazione in forma congiunta di tutto il legname assegnato per uso commercio, è la Conferenza dei Sindaci o loro Delegati. Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di tre Associati, per decisioni importanti o consultazioni e comunque non meno di una volta all’anno.
2. Le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza degli associati presenti alle riunioni.
3. Per le deliberazioni urgenti (ad es. presentazione di domande, rinnovo e/o proroga delle stesse, scadenza finanziamenti ecc…) viene istituito apposito organo gestionale composto da tre soggetti e precisamente: il Presidente e due membri appartenenti alla Conferenza dei Sindaci ed eletti in tale organo. Il Presidente può convocare tale organo ogni volta che lo riterrà necessario.
Art. 4
Gestione operativa
La gestione operativa si sviluppa attraverso queste funzioni:
- Rendersi attivi nell’individuazione degli strumenti pianificatori aventi valenza sovracomunale, finalizzati alla razionalizzazione della gestione dei patrimoni forestali, alla loro sostenibilità ecologica ed economica;
- Ricercare, eventualmente anche in forma territorialmente allargata, i più opportuni strumenti di certificazione dei prodotti dell’intera filiera legno e dei prodotti secondari del bosco;
- Valorizzare, attraverso il miglioramento infrastrutturale, in sintonia con i delicati equilibri ecologici del paesaggio montano, tutti gli aspetti legati ad un turismo attento e rispettoso dell’ambiente e del patrimonio forestale.
- Ricercare le imprese boschive cui affidare l’utilizzazione dei lotti;
- Incentivare le innovazioni tecnologiche legate all’utilizzazione del legname, eventualmente considerando anche le fasi legate alla sua successiva trasformazione.
- Impostare programmi di lavoro pluriennali in grado di assicurare stabilità occupazionale nel settore boschivo;
- Attivarsi per le richieste di contributo presso la Provincia Autonoma di Trento riguardanti le attività per la piena riuscita della convenzione.
- Segnalare ai singoli Comuni gli elementi per la stipula dei contratti di utilizzazione e di vendita;
- Operare in funzione della tempestiva organizzazione e pubblicizzazione per la vendita del legname, sia in forma diretta che tramite asta; se del caso in coordinamento con la C.C.I.A.A. di Trento nel caso di vendita tramite asta pubblica.
- Ricercare ed individuare ulteriori e migliori sbocchi di commercializzazione dei prodotti legnosi ricavati nelle utilizzazioni forestali.
- Qualora gli interventi programmati dall’Associazione riguardino esclusivamente o prevalentemente proprietà o territorio di un unico Comune Associato, la gestione degli interventi stessi potrà essere affidata direttamente ai Comuni interessati.
- Attuare qualsiasi altra operazione che si rendesse necessaria per il buon esito della presente convenzione.
Per l’espletamento di tali attività l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di figure professionali specifiche esterne, abilitate alla professione, attivando rapporti di consulenza e mai di dipendenza diretta.
Si avvarrà inoltre, per tutte le procedure operative, del supporto del personale di custodia forestale assunto alle dipendenze dei Consorzi di Custodia Forestale esistenti fra i Comuni costituenti l’Associazione, coordinandone l’attività.
L’Associazione, anche avvalendosi di esperti e tecnici, individuerà e proporrà ai singoli Comuni associati le forme migliori per la valorizzazione del proprio patrimonio boschivo, attraverso studi, progetti o piani di valenza sovracomunale che potranno trovare applicazione ed essere di supporto nella stesura dei singoli Piani di assestamento forestale. Gli aspetti burocratici della gestione contrattuale saranno a carico di ciascun Comune, per la parte di rispettiva competenza. Gli aspetti finanziari generati dai contratti saranno contabilizzati da ciascun Comune, per la parte di rispettiva competenza.
La gestione delle utilizzazioni forestali sarà attuata sia attraverso la vendita a piazzale dei lotti di legname allestito sia attraverso la vendita in piedi. La scelta fra i due sistemi verrà effettuata in funzione dell’andamento del mercato.
Art. 5
Sede
1. L’Associazione ha sede presso il Municipio del Comune capofila.
2. Comune capofila, per una durata di anni 3 (tre) sarà, a rotazione, una delle Amministrazioni aderenti all’Associazione. Tale criterio viene ad essere esplicitato, fino alla scadenza della presente convenzione, nella seguente tabella:
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Numero ordine
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Comune
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Periodo
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1
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Coredo
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2005-2007
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2
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Cavareno
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2008-2010
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3
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Romeno
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2011-2013
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4
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Sanzeno - Dambel
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2014-2017
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3. Allorquando tra due o più Comuni aderenti all’Associazione esista una convenzione di Segreteria Comunale, il periodo quale Capofila viene attribuito a uno dei Comuni convenzionati, a scelta delle due Amministrazioni interessate, per un ulteriore anno rispetto a quelli spettanti secondo il criterio di cui al comma 1.
4. Rimane salva la possibilità che un Comune aderente all’Associazione si assuma il compito di Capofila fino alla scadenza della convenzione. La disponibilità alla prosecuzione del compito di capofila dovrà essere comunicata dal Comune capofila a tutti Comuni aderenti a mezzo racc. A/R entro 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza naturale del periodo indicato nella tabella di cui comma 2.
Art. 6
Struttura organizzativa
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’organo decisionale di cui all’articolo 3 comma 1 e ha durata 5 anni. Comunque tale periodo deve coincidere con le scadenze naturali per il rinnovo delle amministrazioni comunali La carica può essere ricoperta per un massimo di 3 mandati consecutivi.
2. Le funzioni di Segretario dell’Associazione saranno svolte dal Segretario di uno dei Comuni associati o da un funzionario incaricato dall’Organo di gestione operativa.
3. OgniComune aderente è tenuto ad individuare un responsabile, il cui nome dovrà essere comunicato al Comune Capofila entro 30 giornidalla sottoscrizione della convenzione, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
Ø Per ogni intervento soggetto a finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Rurale dovrà attivarsi direttamente, entro quindici giorni antecedenti la scadenza indicata nella comunicazione della PAT, alla predisposizionee alla consegna degli atti richiesti al Comune Capofila per l’esecuzione di tutte le fasi individuate nella comunicazione stessa. (Invio al comune capofila del progetto approvato, della documentazione relativa ad inizio e fine lavori, della contabilità approvata dall’organo deputato ecc).
Ø Per ogni intervento soggetto a finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Rurale dovrà attivarsi direttamente, entro quindici giorni antecedenti la scadenza indicata nella comunicazione della PAT, alla predisposizionee alla consegna di tutti gli atti richiesti dalla PATall’Associazione Forestale per il buon esito della pratica.
L’eventuale sostituzione del responsabile dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune Capofila.
Art. 7
Riparto delle spese
1. Il Comune capofila assumerà a carico del proprio Bilancio mediante apposito capitolo le spese relative alla gestione dell’Associazione, ripartendo successivamente tali spese fra i Comuni associati.
2. Tutte le spese inerenti la gestione operativa saranno ripartite fra i singoli Comuni in proporzione al valore della rispettiva ripresa prevista dal Piano di assestamento e della superficie di proprietà dell’ente con un peso per ognuno di questi due fattori pari al 50% del totale.
3. Per casi di particolari entrate derivanti da differenti usi del territorio forestale ricadenti nel territorio dell’associazionel’ente usufruttuario dovrà partecipare alle spese di gestione della stessa con un sovra canone.
Art. 8
Controversie
1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa.
2. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, due scelti uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo da un rappresentante dell’Ordine Professionale competente della materia in questione.
Art. 9
Norme finali
1. La presente convenzione, che è esente dall’imposta di bollo ex art. 16, tab. b) del DPR 26.10.1972, n 642 e s.m., sarà soggetta a registrazione in misura fissa.
2. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme del codice civile, alle leggi ed agli usi esistenti in materia.
Letto e sottoscritto in segno di conferma ed accettazione.